Vaccini: il Tar annulla Ordinanza del Lazio su obbligo antinfluenzale per over 65 e operatori sanitari
a cura di Redazione Stati Generali della Medicina
Secondo il tribunale amministrativo regionale “l’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere”
Le due sentenze del TAR Calabria e quella successiva del TAR Lazio, probabilmente ispirata dalla precedente, hanno respinto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale che quelle Regioni intendevano imporre a specifiche categorie professionali e ai bambini sotto i 6 anni e agli anziani sopra i 65.
I due tribunali amministrativi hanno però accolto solo la prima parte dei ricorsi, quella cioè che stigmatizzava la mancanza di competenza della Regione a legiferare in merito ai principi fondamentali di “tutela della salute” che devono invece essere stabiliti dallo Stato, anche allo scopo di garantire “misure omogenee su tutto il territorio nazionale” (cfr. punto 7.2.2. della sentenza n.5/2018 Corte Cost.).
Non entrando nel merito della validità della vaccinazione, i TAR hanno di fatto rinviato la palla al legislatore che, per quanto riguarda un’ulteriore imposizione vaccinale, appare oggi meno probabile dopo l’approvazione della della mozione parlamentare di Maria Stella Gelmini, che è stata ridimensionata alla “forte raccomandazione ” invece dell’iniziale proposta di obbligatorietà estesa all’intero territorio nazionale.
E’ chiaro che la ripresa (vera o presunta) del Covid19 costituisce il grimaldello più efficace per imporre misure sociali drastiche, sollecitando l’attesa di un vaccino che si invoca come la salvezza per la salute dell’umanità.
Queste tre fresche vittorie sono la prova che la mobilitazione popolare, vasta e organizzata, può incidere sui decisori politici.
Manteniamo dunque alta la vigilanza e moltiplichiamo ovunque le azioni di resistenza alla dittatura sanitaria in atto.
Ecco alcune delle motivazioni evidenziate dal TAR:
- 11.1. La normativa emergenziale COVID non ammette simili interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie;
- 11.2. Le disposizioni in materia di igiene e sanità nonché di protezione civile non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale;
- 11.3. L’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale.
- 12. In conclusione si deve affermare che, al di là della ragionevolezza della misura (peraltro comunque auspicata dal CTS nei verbali agli atti del giudizio depositati), la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale. Sede quest’ultima cui va dunque ascritta ogni competenza e responsabilità – anche di matrice politica – in merito alla decisione di introdurre o meno obblighi di questo genere”.
Così infine il dispositivo:
“P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza pure in epigrafe indicata.”